Verifiche periodiche impianti e DPR 462/01
Con il Decreto del Presidente della Repubblica, DPR 462, del 2001 vengono regolamentate tutte quelle verifiche relative agli impianti di messa a terra, elettrici e di protezione.
Questo Decreto obbliga tutti i responsabili di attività a verificare ogni cinque anni i propri impianti.
L’obbligo si riduce ad una periodicità biennale se si tratta di luoghi definiti a maggior rischio come ad esempio i cantieri e gli studi medici.
Ogni attività che preveda al suo interno un datore di lavoro pone quest’ultimo come unico e diretto responsabile di qualunque mancata verifica, l’obbligo è inteso indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.
Per la verifica effettiva dell’impianto il datore di lavoro può rivolgersi solo a quegli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Non potrà quindi eseguire alcuna verifica chi non sia rappresentante degli Organismi di Ispezione.
Il DPR 462/01 ha istituito la figura degli Organismi Privati di Ispezione, che affiancano quelli pubblici già attivi sul territorio e che operano per delega con uguale tecnica di verifica e di affidabilità.
Esiste però una differenza effettiva e chiara tra i due Organismi di ispezione, pubblico e privato.
Le due figure hanno competenze differenti.