Fototrappole e privacy 02

Articolo parte 2

Fototrappole e privacy: cosa sapere

L’uso delle fototrappole rientra nel quadro normativo della legge sulla videosorveglianza e deve rispettare le regole previste per garantire la privacy delle persone.

In particolare il Rispetto del GDPR:

  • Le fototrappole devono essere utilizzate in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che impone trasparenza, minimizzazione dei dati e sicurezza nel trattamento.
  • Articolo 615-bis del Codice Penale: Questo articolo punisce l’interferenza illecita nella vita privata, vietando l’installazione di apparecchiature per la registrazione o ripresa di immagini senza il consenso delle persone coinvolte. Pertanto, è necessario evitare di posizionare fototrappole in luoghi dove le persone possono aspettarsi una ragionevole privacy (es. proprietà privata, spazi domestici).
  • Finalità legittime: Le fototrappole devono essere utilizzate esclusivamente per finalità legittime, come la tutela ambientale (es. contrasto alle discariche abusive), la protezione personale o la rilevazione della fauna, evitando usi impropri.
  • Informativa e segnaletica: È obbligatorio fornire un’informativa chiara e visibile che indichi la presenza delle fototrappole, le finalità del trattamento e il titolare del trattamento, per evitare violazioni della privacy.

Seguendo queste regole, è possibile utilizzare le fototrappole in modo conforme alla normativa sulla videosorveglianza e al Codice Penale, evitando sanzioni e garantendo il rispetto della privacy delle persone.

Fototrappole e privacy: Rischi e sanzioni per chi non rispetta la normativa

Attenzione alle sanzioni: l’uso improprio delle fototrappole può costare caro. Chi utilizza fototrappole senza autorizzazione, senza rispettare gli obblighi di segnalazione o le regole sulla gestione delle immagini rischia sanzioni molto pesanti. Le multe possono arrivare fino a 36.000 euro e nei casi più gravi, si può essere chiamati a risarcire i danni causati dalla violazione della privacy altrui. Inoltre, la registrazione non autorizzata di immagini personali può comportare anche sanzioni penali.

Il GDPR e la normativa italiana impongono che i dati raccolti tramite fototrappole siano trattati con la massima attenzione. Qualsiasi abuso può avere gravi conseguenze legali, tanto in ambito privato quanto in contesti pubblici o lavorativi.

Fototrappole e privacy: L’informativa

Obblighi informativi nella videosorveglianza: informativa di primo e secondo livello. Nel contesto dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento è tenuto a garantire che i soggetti interessati siano adeguatamente informati del trattamento dei propri dati personali, in conformità agli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Informativa di primo livello: segnaletica visibile e accessibile

Secondo le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il titolare deve predisporre una segnaletica chiara e visibile in prossimità delle aree videosorvegliate.

 

Questa rappresenta l’informativa di primo livello e deve contenere:

  • Indicazione che l’area è soggetta a videosorveglianza;
  • Identità del titolare del trattamento;
  • Finalità del trattamento (es. tutela della sicurezza, prevenzione di illeciti ambientali);
  • I diritti degli interessati (es. accesso, opposizione);
  • Un collegamento diretto all’informativa completa, tramite link o QR code.

Nota: Il Garante ha chiarito che non è necessario specificare con esattezza l’ubicazione delle telecamere, purché sia evidente quali aree sono oggetto di sorveglianza e il contesto sia reso inequivocabile.

Informativa di secondo livello: contenuti e accessibilità

L’informativa completa (di secondo livello) deve essere pubblicata, ad esempio, sul sito istituzionale del titolare, e deve includere tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del GDPR, tra cui:

  • Dati di contatto del DPO (se nominato);
  • Base giuridica del trattamento;
  • Periodo di conservazione delle immagini;
  • Destinatari dei dati (es. forze dell’ordine);
  • Modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
  • Eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Queste informazioni devono essere facilmente reperibili, accessibili e comprensibili, anche da parte di persone non esperte in materia giuridica.

Implicazioni pratiche

La mancanza o l’incompletezza dell’informativa costituisce una violazione sostanziale del principio di trasparenza previsto dal GDPR, ed è stata oggetto di sanzioni da parte del Garante in vari casi, come quelli già citati di Orte e Taranto. Un sistema di videosorveglianza che non rispetta gli obblighi informativi può risultare illecito, anche se installato per fini legittimi come la sicurezza o la tutela ambientale.

In ottemperanza al principio di trasparenza cui all’art. 5 del Regolamento, “gli interessati devono essere sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”;

  • a questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi;
  • gli interessati devono essere informati sul trattamento dei propri dati con un duplice livello di informazioni;

l’informativa di primo livello (o “di sintesi”[3]) deve essere posizionata in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata e deve contenere le informazioni più importanti (ad esempio, l’identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, i diritti dell’interessato, il luogo e le modalità di pubblicazione dell’informativa di secondo livello);
l’informativa di secondo livello (o “estesa”) deve riportare gli ulteriori dettagli obbligatori sulle caratteristiche dei trattamenti previsti dall’art. 13 del GDPR e deve essere messa a disposizione degli interessati entro le aree videosorvegliate tramite un codice QR inserito nell’informativa “sintetica” oppure indicando un sito web o altro luogo dove l’interessato possa consultare agevolmente l’informativa (anche in formato cartaceo).

Responsabilità civile: risarcimento dei danni da violazione della privacy

Chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, in conseguenza di una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ha il diritto di ottenere un risarcimento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati.

Nel caso in cui l’uso improprio di fototrappole comporti una lesione della privacy di una persona — ad esempio attraverso la diffusione non autorizzata di immagini, atti di stalking o altre violazioni — il soggetto danneggiato può richiedere un risarcimento per i danni subiti, anche in sede civile.

Responsabilità penale: quando l’uso delle fototrappole diventa reato

 

In presenza di un utilizzo particolarmente grave, intenzionale o lesivo, l’uso delle fototrappole può configurare reati penali previsti dal Codice Penale.

Alcuni esempi rilevanti includono:

  • Violazione di domicilio (Art. 614 c.p.): Se l’installazione della fototrappola avviene in modo abusivo presso l’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, con l’intento di spiare, sorvegliare o arrecare molestia, si configura una violazione della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio.
  • Interferenze illecite nella vita privata (Art. 615-bis c.p.): È reato utilizzare fototrappole per ottenere indebitamente immagini o informazioni relative alla vita privata di una persona, specialmente se tali dati vengono diffusi o condivisi senza consenso.
  • Molestia o disturbo alle persone (Art. 660 c.p.): Se le fototrappole sono impiegate con lo scopo di molestare o disturbare ripetutamente qualcuno, anche in modo indiretto, può configurarsi un illecito penale.
  • Atti persecutori – Stalking (Art. 612-bis c.p.): Nei casi più gravi, un uso ossessivo o persecutorio delle fototrappole per controllare, intimidire o opprimere una persona può rientrare nel reato di stalking, con conseguenze penali molto serie.

Le sanzioni penali variano in base alla gravità del reato e possono includere multe, reclusione o entrambe, oltre a eventuali risarcimenti civili.

Concludendo: per l’uso consapevole e legale delle fototrappole

L’obiettivo di questi due articoli non è scoraggiare l’utilizzo delle fototrappole, ma promuoverne un impiego responsabile, conforme alla legge e sostenibile nel tempo. Solo rispettando le regole, agendo con trasparenza e ponendo attenzione alla tutela della privacy, possiamo assicurarci che questi strumenti continuino a rappresentare una risorsa preziosa per la ricerca scientifica, la conservazione della natura e dell’ambiente, senza compromettere i diritti fondamentali delle persone o generare conseguenze negative.

 

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