Prestazione energetica negli edifici

Prestazione energetica negli edifici

La norma UNI 15232 ha a che fare in maniera netta con l’efficienza energetica negli edifici. Un tema che ha un’importanza fondamentale nell’ottica della sostenibilità, dal momento che buona parte delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici è legata proprio a questi ambienti.
In particolare, questa norma è molto importante in ambito Building Automation: i sistemi di automazione e controllo degli edifici sono infatti in grado di massimizzare l’efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio in relazione alle condizioni ambientali esterne e ai differenti profili di utilizzo e occupazione dei singoli ambienti.

Che cos’è la UNI EN 15232 sulla prestazione energetica degli edifici

La norma europea UNI 15232 è stata introdotta per la prima volta nel 2012 (elaborata dal Comitato tecnico CEN/TC 247) e successivamente modificata e integrata nel 2017.
Costituisce uno degli standard normativi per applicare la Direttiva EPBD sul contenimento energetico degli edifici.
La UNI EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici – Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici” definisce i metodi per la valutazione del risparmio energetico raggiungibile negli edifici attraverso la Building Automation e sistemi di monitoraggio e controllo.
L’aspetto cruciale della norma è infatti quello di specificare una lista estremamente strutturata delle funzioni di controllo (ad esempio, controllo del riscaldamento) automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono alla prestazione energetica degli stessi.

Le definizioni della UNI EN 15232

  • La UNI EN 15232 contiene definizioni estremamente importanti in ambito Building Automation, quali:
    BAC (Building Automation and Control): si tratta di ogni prodotto, software o sistema in grado di automatizzare, controllare, monitorare ed ottimizzare una o più porzioni/attività di impianto, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza;
  • BACS (BAC System): in questo caso il riferimento è al funzionamento coordinato dei diversi BAC, attraverso l’interconnessione con tutti gli impianti dell’edificio, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza dell’intero sistema edificio-impianti;
  • TMB (Technical Building Management) e TBS (Technical Building System):
    trattasi di un BACS di tipo evoluto, comprensivo di data collection, reportistica, contabilizzazione dei consumi, attività operative e gestionali anche infrastrutturali, ecc., a supporto delle attività di building management.
  • BEMS (Building Energy Management System): il sistema o la piattaforma per gestire l’edificio, monitoraggio in tempo reale, dei consumi di energia e il rendimento del Sistema edificio-impianto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Automazione e regolazione degli edifici

Asseverazione dei sistemi di automazione degli edifici, procedura secondo UNI/TS 11651:2016

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale “Requisiti Minimi” del 26 Giugno 2015, la sua applicazione sul territorio italiano di quanto previsto dalle direttive Europee sull’efficienza energetica degli edifici e prescrizioni costruttive, è obbligatorio – nel caso di nuova costruzione; ristrutturazioni importanti o riqualificazione energetica in ambito non residenziale/terziario – un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici.

La specifica tecnica UNI/TS 11651:2016 fornisce la procedura di  asseverazione per sistemi di automazione e regolazione degli edifici(BACS) in conformità alla UNI EN 15232.

Va precisato che non necessariamente il sistema BACS (Building & Automation and Control System) deve prevedere l’automazione e il controllo di tutti i servizi presenti nell’edificio, per ciascun servizio, e non necessariamente deve prevedere tutte le funzioni di regolazione.

La procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN 15232 prevede la compilazione degli appositi modelli contenenti:

  • l’elenco delle funzioni del sistema BACS installato e l’assegnazione alle classi di efficienza sulla base del prospetto 2 della UNI EN 15232:2012 (Tabella 1);
  • i dati dell’intervento (localizzazione) e la sua descrizione (tipologia di intervento, destinazione d’uso, oggetto dell’attestato, servizi presenti e asseverati);
  • l’asseverazione di conformità alla classe da parte del soggetto responsabile.

garanzia 1 anno

Garanzia questa sconosciuta

Per rendere più chiaro e comprensibile quali sono i diritti ed i doveri degli installatori elettrici in termini di garanzia dei prodotti e degli impianti installati.
Nell’eventualità in cui si abbia a che fare con il singolo consumatore (qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale ) piuttosto che con una società, con la pubblica amministrazione PA o un professionista.
Nell’ eventualità del singolo consumatore dobbiamo fare riferimento al Codice del consumo Dlgs 6 settembre 2005 n. 206.
Invece nella circostanza in cui si trattasse di una società, pubblica amministrazione o di un professionista, la materia è regolamentata dal codice civile, dagli articoli compresi dal 1490 al 1497.

RISORSE E GUIDE

Guide Operative


Regole tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa GSE


Pareri del MISE DM 37/08

Raccolta circolari e pareri DM 37/08

Guida all’Attività di Impiantista D.M. 37/2008 CCIA


Linee guida Web “CNPI”

 


FAQ  Videosorveglianza  – Il vademecum 


 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti elettrici

La dichiarazione di conformità Di.Co. – Cos’é e a Cosa Serve

La dichiarazione di conformità Di.Co. è il documento emesso dall’impiantista per certificare di aver realizzato “a regola d’arte” l’impianto che gli è stato commissionato.
La definizione di dichiarazione di conformità è abbastanza semplice, ciò che non lo è molto spesso, è capire cosa si intende per regola d’arte.

Per spiegarlo facciamo ricorso alla normativa, in particolare alla Legge 186/68 che riporta il seguente testo:
“Le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Dove nell’articolo 6 del DM 37/08 troviamo:
“Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Quando l’installatore dichiara di avere eseguito l’impianto commissionato “a regola d’arte”, asserisce quindi che l’opera impiantistica è stata realizzata rispettando le norme CEI e garantendo il livello di sicurezza prescritto dalle stesse.
È importante per l’installatore rilasciare la Di.Co. solo dopo aver eseguito tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto.

Dichiarazione di conformità: il Modello ufficiale

Il modello per la compilazione della Di.Co. è riportato nel DM 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Dichiarazione di Conformità Di.Co.: Obbligo di Presentarla

Secondo il comma 3, art. 8 del D.M. 37/08 esiste l’obbligo, da parte del committente, di consegnare al distributore di servizi di gas, acqua ed energia elettrica, copia della dichiarazione di conformità Di.Co. entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura.
Quindi chi costruisce un nuovo immobile, ristruttura o restaura, una volta richiesti gli allacciamenti delle utenze e ottenuti, deve presentare la copia della Di.Co. o della Di.Ri. per continuare a disporre delle forniture.
La dichiarazione di conformità Di.Co. viene rilasciata dall’impresa abilitata che ha installato oppure modificato un impianto.
Dalla parte del committente, disporre della dichiarazione di conformità Di.Co. è importante, perché lo tutela in merito alla conformità dell’impianto di cui, da qui in avanti, disporrà nel suo immobile.

Parte 2 verifiche

Verifiche Impianti Elettrici CEI 64-8/6 _ Nei Locali ad uso Medico

 

Verifiche Impianti Elettrici CEI 64-8/6 _ Nei Locali ad uso Medico

A seguito della progettazione e alla successiva realizzazione, è obbligatorio realizzare le verifiche impianti elettrici CEI 64-8/7 nei locali ad uso medico, riportando gli esiti delle prove su un apposito registro che deve esser firmato dal tecnico abilitato.

Verifiche Impianti Elettrici CEI 64-8/6_ Iniziali (sez. 710.61)

Perché il livello di protezione raggiunto in fase di progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico negli studi medici possa essere mantenuto nel corso del tempo, devono essere messe in atto opportune procedure di uso e di manutenzione, in particolare le verifiche per riscontrare che i soggetti che si occupano dell’esercizio e della manutenzione degli impianti siano corrette.

Grado di protezione IP4X

Grado di protezione degli involucri (Codice IP)

La Norma permette di indicare, attraverso il codice IP (dal francese “Indice de Protection” = “Degree of Protection” = “Grado di Protezione”), il livello di protezione degli “involucri elettrici“, contro l’accesso a parti attive e contro la penetrazione di corpi solidi estranei e dell’acqua, senza entrare nel merito della protezione contro i rischi d’esplosione o umidità, vapori corrosivi, muffe o insetti. Il grado di protezione IP dichiarato deve essere garantito nella “condizione ordinaria di servizio degli apparecchi”.

Grado IP

La prima edizione della Norma CEI 70-1 risale al 1980, la seconda edizione ha introdotto un’ulteriore codifica (la lettera addizionale) per caratterizzare meglio la protezione contro i contatti diretti. L’attuale edizione italiana della Norma CEI EN 60529 (IEC529 ex CEI 70-1) “Gradi di protezione degli involucri” è stata pubblicata nel giugno 1997 (fascicolo CEI 3227 C).

Il documento stabilisce un sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri per materiale elettrico, la cui tensione nominale non supera 72.5 kV.

Verifica rischio scariche atm

Panorama Legislativo

La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione rischio fulmine è obbligatoria in quanto dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima versione è del 2006.

Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08.

Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

Guida tecnica sull'adeguamento impianti di MTLa nuova Guida Tecnica sull’adeguamento degli impianti di media tensione alle delibere ARERA

E’ disponibile la Guida Tecnica 2016 “Adeguamento degli impianti di media tensione alle delibere dell’AEEGSI – Come risparmiare evitando il pagamento del CTS”, realizzata da ANIE Energia, l’associazione che all’interno di ANIE Federazione rappresenta le aziende che producono, distribuiscono e installano apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione, distribuzione e accumulo di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle applicazioni industriali e civili.

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