Obbligo Manutenzione Cancelli Automatici

Obbligo manutenzione cancelli automatici

Obbligo manutenzione cancelli automatici

Non tutti sanno che in Italia sussiste il cosiddetto “obbligo manutenzione cancelli automatici”, ovvero è obbligatorio eseguire un monitoraggio dello stato conservativo dei sistemi e della manutenzione ordinaria, che deve essere eseguita da tecnici qualificati. Vi è quindi l’obbligo di marcatura CE sui cancelli automatici, indipendentemente dall’anno in cui sono stati installati.

Ma facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire il perché dell’obbligo manutenzione cancelli automatici è più di un adempimento da rispettare, ma una buona pratica, che permette di contare su un sistema sicuro e funzionale, ai gesti di ogni giorno.

Obbligo manutenzione cancelli automatici: lo stato conservativo

Oggigiòrno i cancelli con sistema di apertura e di chiusura elettronica sono dispositivi diffusi e talvolta indispensabili nei contesti abitativi. Molte persone ignorano che i cancelli possono diventare pericolosi se non vengono controllati periodicamente nel funzionamento e nello stato di conservazione. Questo accade per diverse ragioni, in primis perché si tratta di sistemi che sono dislocati all’esterno e che possono quindi essere attaccati da agenti atmosferici, ma anche dall’incuria delle persone.

L’obbligo manutenzione cancelli automatici prevede che vengano messe a norma le sezioni che eventualmente non lo sono e che venga rilasciata una certificazione di conformità che avvia il processo di manutenzione annuale, che deve essere annotato sull’apposito libretto d’uso e manutenzione.

Manutenzione dei cancelli automatici: quali sono le norme di riferimento

Le norme interessano tutti i cancelli e portoni motorizzati. Si tratta di una grande categoria che raggruppa i cancelli scorrevoli, quelli ad ante apribili, i portoni basculanti, i sezionali, gli avvolgibili e le porte automatiche. Le norme di riferimento sono la 98/37/CE e s.m.i.

La Direttiva 2006/42/CE quindi la cosiddetta “Direttiva Macchine”. Questa norma è stata recepita in Italia con il DPR n. 459 del 1996. A queste norme fa seguito la direttiva europea numero 2006/42/CE del 17 maggio 2006 che è relativa alle macchine e che è andata a modificare la direttiva 95/16/CE.

come fatto

Un chiarimento su cosa significa documentazione As-Built

Il linguaggio tecnico può risultare, talvolta, difficile da capire anche a chi è “del mestiere”. Le difficoltà aumentano per chi non conosce il settore di riferimento, soprattutto se si usano termini complicati e stranieri. Questo è ciò che, molto spesso, accade con il concetto di documento As-Built, quindi chiariamo di cosa si tratta.

Cosa significa documento As-Built?

Con il termine documento As-Built si intendono i disegni che descrivono l’opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche in corso d’opera. La traduzione italiana di questo termine è infatti, “come costruito” e viene usato nell’ingegneria impiantistica, ma anche nell’energetica, nella chimica, nella navale e in molti altri settori.

Perché effettuare un rilievo costruttivo?

Il progetto esecutivo può subire delle variazioni, perché sono subentrate delle esigenze di cantiere diverse dal momento delle decisioni progettuali. Il rilievo costruttivo può ricalcare completamente l’esecutivo stesso, ma le distanze, le posizioni, i percorsi, sono mutate per esigenze costruttive di cantiere. I disegni As-Built sono quindi i disegni che vanno consegnati al cliente oppure a chi si occupa di gestire o effettuare la manutenzione nella corretta attuazione degli interventi di emergenza e manutenzione.

Chi realizza il documento As-Built nella pratica?

In pratica, i rilievi As-Built vengono perlopiù realizzati dall’impresa, che riportando le modifiche, le posizioni, degli elementi impiantistici costruttivi di come è stato realmente costruito.

Il 22 dicembre 2016, l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ha pubblicato la Delibera 786/2016/R/eel.

 

Cassetta prova a relè sistemi di protezione interfaccia SPI

Cassetta prova a relè, sistemi di protezione interfaccia SPI

“Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli Inverter,  ai sistemi di protezione d’interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo“.

Con tale provvedimento vengono definite le tempistiche:

  • per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 nel caso d’impianti di produzione da connettere in BT;
  • per l’effettuazione delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione d’interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21.

Effettuare le verifiche periodiche sui sistemi di protezione d’interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligo e l’uniformità di tali verifiche periodiche, completano il percorso avviato con la deliberazione 84/2012/R/eel (Adeguamento A70).

La Delibera in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione d’interfaccia installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

  • Tramite cassetta prova relè nel solo caso dei sistemi di protezione d’interfaccia esterni.
  • Tramite autotest nel caso dei sistemi di protezione d’interfaccia integrati negli Inverter. (a1)

(a1) (Si ricorda che il limite entro il quale sia possibile integrare il sistema di protezione d’interfaccia nell’Inverter è stato esteso agli impianti di produzione con potenza fino a 11.08 kW)

Tale verifica, dovrà essere eseguita con cadenza quinquennale dovrà essere comunicata in formato elettronico al distributore, nei tempi previsti dalla delibera, pena la sospensione dell’incentivo e di tutte le convenzioni attive (SSP, RID…).

Le tempistiche sono le seguenti:

  • 30 settembre 2017 per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2009
  • 31 dicembre 2017 per impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2012
  • 31 marzo 2018 per Impianti entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2019

Se nel corso della vita dell’impianto, si è già provveduto al rinnovo della verifica in oggetto, la nuova prova dovrà essere effettuata entro 5 anni dall’ultima verifica documentata.

A oggi i gestori di rete non hanno ancora pubblicato le modalità con cui raccogliere tale comunicazione.

 

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Grado di protezione IP4X

Grado di protezione degli involucri (Codice IP)

La Norma permette di indicare, attraverso il codice IP (dal francese “Indice de Protection” = “Degree of Protection” = “Grado di Protezione”), il livello di protezione degli “involucri elettrici“, contro l’accesso a parti attive e contro la penetrazione di corpi solidi estranei e dell’acqua, senza entrare nel merito della protezione contro i rischi d’esplosione o umidità, vapori corrosivi, muffe o insetti. Il grado di protezione IP dichiarato deve essere garantito nella “condizione ordinaria di servizio degli apparecchi”.

Grado IP

La prima edizione della Norma CEI 70-1 risale al 1980, la seconda edizione ha introdotto un’ulteriore codifica (la lettera addizionale) per caratterizzare meglio la protezione contro i contatti diretti. L’attuale edizione italiana della Norma CEI EN 60529 (IEC529 ex CEI 70-1) “Gradi di protezione degli involucri” è stata pubblicata nel giugno 1997 (fascicolo CEI 3227 C).

Il documento stabilisce un sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri per materiale elettrico, la cui tensione nominale non supera 72.5 kV.

Locale ad uso medico

Locale ad uso medico

Locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza e di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).

Paziente
Persona o animale sottoposta ad esame o trattamento medico, incluso quello dentistico (norma CEI 62-5).

Apparecchio elettromedicale
Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete d’alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico o elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L’apparecchio comprende tutti quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere il normale utilizzo dell’apparecchio (Norma CEI 62-5).

Verifica rischio scariche atm

Panorama Legislativo

La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione rischio fulmine è obbligatoria in quanto dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima versione è del 2006.

Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08.

Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

Guida tecnica sull'adeguamento impianti di MTLa nuova Guida Tecnica sull’adeguamento degli impianti di media tensione alle delibere ARERA

E’ disponibile la Guida Tecnica 2016 “Adeguamento degli impianti di media tensione alle delibere dell’AEEGSI – Come risparmiare evitando il pagamento del CTS”, realizzata da ANIE Energia, l’associazione che all’interno di ANIE Federazione rappresenta le aziende che producono, distribuiscono e installano apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione, distribuzione e accumulo di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle applicazioni industriali e civili.

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