Calo di tensione

Calo di tensione o sbalzo di tensione: quali conseguenze e come gestirli

Si parla spesso di calo di tensione o di sbalzo di tensione, senza sapere esattamente quali caratteristiche possano realmente avere tali fenomeni. Allo stesso modo, anche i buchi di tensione assumono un significato particolare sebbene possano essere comparati in tutto e per tutto ai cali di tensione. E’ bene specificare che parlare di cali di corrente, di sbalzi di tensione o di buchi è praticamente le stessa cosa, almeno all’atto pratico della fruizione del servizio di energia.

Calo di tensione e sbalzi di corrente: le differenze

Nella nomenclatura tradizionale si utilizzano i termini “calo di tensione”, “buchi di tensione” e “sbalzi di tensione” come perfetti sinonimi. Se ciò è valido per i primi due concetti, l’ultimo prevede non solo un calo di corrente, ma anche una eventuale sovratensione.
Tra “calo di corrente” e “buco di tensione” non vi è alcuna differenza concettuale, a differenza dello sbalzo, la cui situazione prevede anche la possibilità di un improvviso aumento della corrente di rete. Diverso è invece il concetto di blackout o interruzione di corrente, come vedremo tra poco.

CONTROLLI GSE SUGLI IMPIANTI INCENTIVATI, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL GSE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS 28/2011

Proseguendo le azioni volte alla salvaguardia della produzione degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il GSE ha predisposto un Regolamento nel quale le sanzioni conseguenti alle attività di verifica vengono proporzionate alla rilevanza delle violazioni riscontrate.

Il fine del Regolamento è di dar seguito alle modifiche apportate dal Legislatore all’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, improntate alla salvaguardia della produzione di energia da fonte rinnovabile, come interpretate dalla Giustizia Amministrativa.

In caso di irregolarità di minore gravità, è prevista una decurtazione tra il 10% e il 50% degli incentivi originariamente riconosciuti, il che garantirà la tenuta delle iniziative imprenditoriali e la prosecuzione della produzione degli impianti, oltre che la riduzione del contenzioso.

A tal fine, è pubblicata, unitamente al Regolamento, la modulistica che dovrà essere compilata dai soggetti interessati a presentare istanza:

  • in caso di contenzioso pendente (modulo 1)
  • in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità (modulo 2)

Il Regolamento, frutto di interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, potrà essere oggetto di revisioni e integrazioni.

 

Fonte GSE

 

 

 

Officina Elettrica

Officina di Produzione Energia Elettrica

L’Officina Elettrica: conoscere obblighi e pagamenti

L’Officina Elettrica, chiamata più precisamente Officina di Produzione Energia Elettrica, è definita come un ambiente rispondente a certe normative in cui viene prodotta energia rinnovabile con picchi di potenza superiori a 20 kW, da utilizzare per il proprio fabbisogno di autoconsumo anche in forma parziale (fosse anche solo l’1% del totale di energia prodotta dall’impianto).

Chiunque si trovi in tale condizione ha l’obbligo di prevedere l’Officina Elettrica e farne denuncia agli uffici preposti dell’Agenzia delle Dogane di competenza, in base al territorio in cui l’officina è installata. Questo è determinante per il calcolo delle accise che il produttore di energia (ma in questo caso anche autoconsumatore) dovrà corrispondere al fisco.

Viene precisato un netto distinguo tra denuncia e semplice comunicazione, a seconda delle condizioni. All’interno di questo contenuto verrà specificato tutto nel migliore dei modi, per capire quando si materializza l’obbligo di denuncia e quando si rivela necessaria solamente una comunicazione.

Officina Elettrica: obbligo di denuncia all’Agenzia Doganale e pagamento accise

Non tutti gli impianti fotovoltaici e non tutte le Officine Elettriche che generano corrente da fonti rinnovabili vanno denunciate, sebbene vi siano comunque obblighi e doveri.

Comunità Energetiche

Approvato il Testo del decreto sulle Comunità Energetiche

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente emesso il testo del decreto di fondamentale importanza per il settore energetico. Il nostro impegno costante verso la sostenibilità e l’innovazione ci guida nella condivisione di questa notizia cruciale per il futuro dell’energia verde in Italia.

Il testo del Decreto in Breve

Il nuovo testo del decreto approvato, emanato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si propone di promuovere la decarbonizzazione entro il 2030. Esso disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo. Queste configurazioni mirano alla condivisione dell’energia rinnovabile, seguendo gli obiettivi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Principali Punti del Decreto

Incentivi per l’Energia Condivisa:Il decreto stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi incentivi riguardano la promozione di impianti a fonti rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo.

Auto in movimento che producono energia elettrica: il futuro sostenibile delle autostrade Italiane

La conversione dell’energia cinetica in energia elettrica è un concetto fondamentale nella fisica, e adesso anche un’iniziativa pionieristica per sostenere l’infrastruttura energetica delle stazioni di servizio e dei caselli autostradali. Ecco come la sperimentazione di questa tecnologia è stata effettuata con successo in Italia, trasformando le nostre autostrade e le automobili in transito su di esse in fonti di energia pulita.

Auto in movimento_ Il Sistema Lybra

La tecnologia della startup 20energy sta portando una rivoluzione sulle autostrade italiane e nel mondo delle energie rinnovabili.

Il loro sistema, chiamato Lybra, si avvale di pannelli piatti rivestiti di gomma, collocati direttamente sul manto stradale. Questi pannelli, quando compressi dal passaggio dei veicoli, si abbassano di pochi centimetri, trasformando così l’energia cinetica in energia elettrica attraverso un generatore altamente efficiente e innovativo.

Auto in movimento _ Efficienza e Sicurezza Stradale

Uno degli aspetti più notevoli di Lybra è il suo doppio contributo: non solo genera energia, ma modera anche la velocità dei veicoli senza il disagio causato dai tradizionali dossi rallentatori. Questo significa meno usura per i freni e maggiore sicurezza, soprattutto in punti critici come incroci, rotonde e ingressi autostradali.

Perizia tardiva 4.0

Si parla di interconnessione tardiva 4.0 e quindi di perizia tardiva, quando si verifica un disallineamento tra l’anno di attivazione del bene in questione (cioè la sua entrata in funzione) e il momento di interconnessione. Proprio quest’ultima fase è determinante per confermare in toto i bonus fiscali 4.0 di cui l’acquirente ha tratto beneficio in fase di acquisto, oltre che per disporre di tutte le funzionalità del bene acquistato.

L’interconnessione e la perizia tardiva hanno suscitato attenzione presso l’Agenzia delle entrate, la quale si è espressa in più parti, come ad esempio nella Circolare AdE 9/E/2021 e nelle risposte 394/2021 e 71/2022.

Il problema

Prima di addentrarci nelle successive spiegazioni, è importante avere ben chiaro un concetto basilare.

Lo sgravio fiscale di cui un acquirente beneficia dopo l’acquisto di un macchinario (di un bene o di un impianto) deve essere “confermato” e “certificato” successivamente, ma non basta dimostrare la semplice installazione e messa in funzione dell’impianto. Sono molti coloro i quali pensano che sia sufficiente attivare il macchinario acquisito per “chiudere la pratica”, ma la realtà è ben diversa.

Infatti, è necessario dimostrare alle autorità di competenza che lo richiedono, l’interconnessione del sistema, ossia che l’impianto sia non solo attivo e funzionante, ma anche interconnesso come la normativa prevede.

Questa è la condizione necessaria per disporre dello sgravio nella sua forma più totale. Qualora mancasse la parte di interconnettività, la misura agevolata sarà ridotta proporzionalmente fino all’anno precedente a quello in cui avviene l’upgrade con l’interconnessione stessa. In questo caso parliamo di perizia tardiva.

Fondo Nazionale Reddito Energetico per il fotovoltaico; 200 milioni per famiglie in disagio economico

E’ stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta ufficiale (la G.U. n. 261 del 08/11/2023) il testo del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che istituisce il Fondo nazionale per il Reddito Energetico, volto a fornire agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo presso unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Esso entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Fondo consta di 200.000.000 di euro, da suddividere per le annualità 2024-2025, in 80.000.000 di euro a beneficio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in 20.000.000 di euro alle restanti regioni o province autonome.

Operatività del Fondo Nazionale Reddito Energetico

L’operatività del Fondo è garantita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto incaricato dal già menzionato Ministero. Le risorse costituenti il Fondo si trovano presso conti correnti bancari intestati al GSE ed aperti specificamente per tale finalità.

Il GSE predispone la piattaforma informatica digitale per la gestione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per l’erogazione di queste ultime e per il monitoraggio; esso inoltre fornisce supporto informativo ai richiedenti le agevolazioni. Le risorse del Fondo sono accresciute attraverso il versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero con risorse risultanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Perizia 4.0

Perizia 4.0: quello che devi sapere

Hai già sentito parlare della perizia 4.0? Credito d’imposta, Industria 4.0, bonus fiscale, Transizione 4.0, iper ammortamento, super ammortamento, sono tutti termini che pullulano in televisione, alla radio, su internet. In realtà il rischio di fare confusione è molto elevato ed è bene fare chiarezza, soprattutto in vista delle nuove normative.

Cos’è la perizia 4.0

La perizia 4.0 è un attestato redatto da un tecnico qualificato e abilitato (o da un ingegnere) che certifica la conformità di un impianto o di un macchinario, acquistato in regime agevolato grazie all’ottenimento delle agevolazioni previste. Lo scopo dell’intervento è di “certificare” che quel bene è sicuramente idoneo per poter ricevere lo sgravio fiscale o il bonus.

La perizia 4.0 è obbligatoria per quanto riguarda beni il cui valore supera i 300 mila euro, ma è fortemente consigliabile anche per operazioni di minore entità. In effetti la materia è disciplinata in maniera piuttosto meticolosa e basta davvero poco perché un macchinario possa essere escluso dai vantaggi promessi e il proprietario debba assumersi la responsabilità con gravi conseguenze. Infatti, vige il principio che in caso di mancanza di perizia, l’onere spetta all’acquirente, il quale può incorrere, in caso di inesattezze, in un reato di frode fiscale e falsa dichiarazione.

Sebbene il perito debba essere idoneo al rilascio della perizia, è bene precisare che non esiste un albo specifico di periti 4.0, ma si fa riferimento generale all’albo professionale di categoria.

Tre tipologie di perizia 4.0

Nell’ambito dell’Industria 4.0 si rendono necessarie le conseguenti perizie che devono attestare la conformità di quanto acquistato, utili per poter beneficiare del credito d’imposta. Non tutte, però, sono uguali, sebbene debbano essere elaborate da un perito industriale.

Perizia per l’Industria 4.0

L’argomento Industria 4.0 e Transizione 4.0 ha creato, e sta ancora creando, alcuni equivoci che è bene chiarire. Spesso il cliente pone delle domande e si è pensato di raccogliere, per fornire una risposta più o meno univoca, in base alla legge vigente.

La perizia 4.0 è obbligatoria per accedere al credito d’imposta

La perizia 4.0 non è obbligatoria ma è fortemente consigliata per evitare di incappare in mancanze e inadeguatezze documentali che risulterebbero non solo penalizzanti, ma anche vincolanti per ricevere lo sgravio fiscale. Per ulteriore approfondimento, il rilascio della perizia è d’obbligo qualora si tratti di un investimento superiore a 300 mila euro, mentre è comunque consigliato anche per importi inferiori. Nonostante questo, è doveroso precisare che la perizia non è un documento fiscale, ma è una relazione di tipo tecnico.

Perché richiedere la perizia 4.0

La perizia serve per attestare che il bene acquistato disponga di tutte le caratteristiche richieste che possano concedere all’acquirente l’accesso certo al credito d’imposta. Spesso capita che alcuni venditori di impianti o di macchinari possano essere poco chiari verso l’acquirente e proporre un macchinario che solo in parte soddisfi i requisiti Industria 4.0. L’ausilio di un perito industriale è utile dalle prime fasi di preventivo fino a quelle dell’eventuale collaudo. Il perito, iscritto regolarmente all’albo di categoria, è la figura professionale preposta per eseguire la perizia 4.0.

E’ possibile inserire più beni all’interno di un’unica perizia

L’introduzione di più beni è ammessa a patto che per ciascuno vengano riportate perfettamente tutte le caratteristiche richieste per la concessione dello sgravio fiscale. Se, ad esempio, la perizia comprende 5 macchinari, tutti devono riportare le caratteristiche obbligatorie per poter beneficiare del credito d’imposta sull’intero importo calcolato.

La perizia serve anche quando c’è la marcatura CE

La marcatura CE non è affatto sostitutiva della perizia. Si tratta di due cose totalmente differenti. Infatti, esistono macchinari che pur essendo marchiati CE, non presentano tutti i requisiti per la richiesta del credito di imposta.

Il professionista ha l’obbligo di preventivo scritto

Tutti i professionisti iscritti a un albo o a un registro ufficiale, comprese le aziende e gli studi di consulenza, secondo la legge 1/2012 e la legge 124/2017  per il mercato e la concorrenza, hanno “l’obbligo” di manifestare in forma scritta o digitale il preventivo ai propri clienti per qualsiasi prestazione, servizio o vendita. La presenza di un preventivo scritto è fondamentale in ambito professionale, poiché dimostra una maggiore trasparenza tra fornitori e clienti a tutela di entrambe le parti.

Infatti, in caso di eventuale contenzioso futuro o di qualsiasi problema che si manifesterà durante i lavori o in seguito al loro termine, il preventivo scritto è in grado di tutelare sia il richiedente delle prestazioni, sia lo stesso professionista che le elargisce.

Qualora vi fosse la necessità, in mancanza di preventivo scritto e adeguato, il cliente ha facoltà di contestare il professionista (se ne avesse giustificato motivo) facendo ricorso ad un giudice, il quale sarà chiamato in processo a stabilire in modo equo i compensi che il cliente dovrà saldare al fornitore d’opera, abrogando così il listino previsto dallo stesso lavoratore o azienda.

Insomma, la mancanza di un preventivo in forma scritta, chiaro ed esplicativo, rischia di compromettere non solo il guadagno del professionista, ma può essere motivo di eventuale causa processuale e fonte di continui disguidi con il cliente, creando situazioni incresciose non sempre risolvibili amichevolmente. Dunque, come deve essere strutturato un preventivo completo? Che cosa prevede la Legge per quanto riguarda l’obbligo di preventivo scritto dai professionisti? Perché serve un preventivo scritto?

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