Omissione dei livelli di progettazione e compenso dei professionisti: facciamo il punto
Il tema di oggi riguarda l’omissione dei livelli di progettazione e il compenso dei professionisti – progettisti – nei bandi di gara.
In particolare, si tratta di capire il rapporto che c’è tra omissione dei livelli di progettazione e compenso professionisti, sulla base di ciò che ha stabilito l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del suo presidente, pubblicato l’11 maggio 2022.
Il comunicato fornisce le indicazioni per calcolare l’importo a base di gara per l’affidamento di questi servizi nel caso di omissione dei livelli di progettazione,
dove l’articolo di riferimento è il 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. E fa chiarezza su un punto che lasciava spazio a numerose controversie.
Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti: il punto di partenza
Il punto di partenza è la rilevazione, da parte dell’Autorità, di alcune criticità sulla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria nei bandi di gara. Nel dettaglio, questo è legato al caso in cui la stazione appaltante abbia omesso uno dei livelli.
Prima di approfondire facciamo il punto: quali sono i livelli di progettazione?
La progettazione è un unico processo tecnico-logico e descrittivo che parte dall’individuazione delle esigenze e dei bisogni di chi appalta e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici che servono per definire i lavori.
La legge, in altre parole, NON prescrive la redazione di tre distinti progetti, ma di un solo progetto che, per ovvie ragioni, ha diversi gradi di approfondimento.
Perché i livelli di progettazione sono 3 e possiamo intenderli come delle tappe di un unico processo.
Nel dettaglio, si tratta di: