FNEE

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE (2022)

La Legge 234 del 30 Dicembre 2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, conferma lo stanziamento di fondi per il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica (cumulabili con gli altri vantaggi fiscali in vigore) realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi, come ad esempio:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Maggiori informazioni nei link allegati di seguito: Il primo con tutte le informazioni fondamentali di Invitalia; il secondo con il rimando al comma 514 della Legge di Bilancio 2022.

Scrivici alla pagina dedicata che trovi cliccando su questo Link.  Lo Studio rimane a disposizione per chiarire i vantaggi del rifasamento e dell’efficientamento energetico.

 

Fonte: Invitalia

 

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In virtù delle novità apportate dal Codice UE sulle comunicazioni elettroniche appena recepito dalla normativa italiana, a partire dal 1° gennaio 2022, obbligo dotare gli immobili dell’attestato “edificio predisposto alla banda ultra larga”.

Tra le svariate novità derivanti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato lo scorso 24 dicembre 2021, per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’etichetta / attestato di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Tale obbligo si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
Il nuovo documento ha modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), rendendo obbligatoria l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, finora volontaria.

Obbligo dell’attestato “edificio predisposto alla banda ultra larga”.

Dovrà quindi essere predisposta dal tecnico la relativa documentazione da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento, il Ministero dello sviluppo economico MISE dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di infrastruttura elettronica degli edifici.

Il D.lgs. 207/21 in vigore dal 24 dicembre 2021 ha introdotto l’obbligo dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga” a partire dal primo gennaio 2022. Vale a dire edifici nuovi o edifici esistenti soggetti ad attività edilizia subordinata a permesso di costruire. L’etichetta, che fino a prima del decreto era volontaria, diventa necessaria per ottenere l’agibilità ed è quindi obbligatoria. L’etichetta non costituisce un adempimento burocratico fine a sé stesso, ma è da considerarsi come un’ulteriore Dichiarazione di Conformità relativa agli impianti di telecomunicazione, che ha come conseguenze la responsabilizzazione degli installatori e la cogenza di guide e norme CEI citate dai decreti: in particolar modo la Guida CEI 306-2 e la Norma CEI 64-100/1,2 e 3.

In pratica tutti gli edifici di nuova costruzione e anche tutti quelli oggetto di ristrutturazione per la quale sia richiesto il permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 dovranno avere adeguati spazi installativi per l’alloggiamento dei cablaggi e delle apparecchiature necessarie per la distribuzione dei segnali, nonché la predisposizione di punti di accesso all’edificio accessibili alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che permettano l’accesso alla banda larga.

Normativa

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 4 “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici” contenente le nuove prescrizioni:

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole “negli stessi installati,” sono inserite le seguenti: “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale”;
  • b) all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    “e-bis) attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;
  • c) all’articolo 135-bis, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente “2-bis. Per i nuovi edifici nonchè in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4.
  • d) l’articolo 135-bis, comma 3, è sostituito dal seguente:
    Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis”.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2010, n. 380.

Adempimenti del tecnico abilitato

Il responsabile tecnico dell’impresa, è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti per l’infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici (art. 135 -bis DPR n. 380 del 6 giugno 2001).

Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia la Di.Co. dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. La Di.Co. è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata SCIA per l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022.

Il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata, è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato Delle Infrastrutture (SINFI).

 

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Fonte NT24

La nuova UNI 9795 -2021

In questi ultimi anni il settore antincendio è caratterizzato da un particolare fermento innovativo che si traduce nella revisione delle principali norme tecniche di riferimento.

 

Il 02 dicembre è stata pubblicata la nuova edizione (2021) della norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”.

La UNI 9795 è giunta ormai alla sua sesta edizione e si profila come riferimento basilare per il settore dell’antincendio, più volte citata dalla legislazione italiana come sinonimo di soluzione conforme nel binomio legislazione e normazione tecnica.
La norma specifica i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio; collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
La nuova edizione della norma è entrata in vigore il 2 dicembre 2021 e sostituisce la precedente edizione del 2013.

 

Fonte UNI

Come funzionerà il decreto super green pass! Dal 6 dicembre la stretta!

Il Governo ha approvato il decreto per il super Green pass, che dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, che permette l’accesso libero alle attività ricreative solo a vaccinati e guariti dal Covid.
Dopo la riunione della cabina di regia e l’incontro con Regioni, il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove regole per contenere la quinta ondata pandemica in Italia (non la quarta, come erroneamente quasi tutti scrivono, perché da noi la pandemia è iniziata prima).
Il via libera all’unanimità al tanto discusso super green pass in tutta Italia, che limita le attività ai non vaccinati. Le nuove regole entrano in vigore lunedì 6 dicembre e restano valide almeno fino a sabato 15 gennaio 2022 ( e non il 31 gennaio come inizialmente previsto).

Passa la linea dura dei governatori delle Regioni: il super green viene applicato anche in zona bianca.

In conferenza stampa, il premier Draghi ha spiegato il senso del provvedimento:

  • “I nostri ricordi vanno ai morti, alla caduta dell’8% dell’economia, vanno alle attività chiuse, ai ragazzi in Dad e non sono stati bene, alcuni di loro stanno ancora soffrendo, e soprattutto i ricordi della povertà. Quest’anno gli italiani hanno reagito, ora vogliamo conservare questa normalità, non vogliamo rischi”.
  • “La situazione italiana è oggi sotto controllo, tra le migliori in Europa, grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole”, ha esordito Draghi, sottolineando la situazione “grave” nei Paesi confinanti e il “lieve ma costante peggioramento” della curva italiana. “Vogliamo prevenire per preservare. Vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi e riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati nel corso di quest’anno”.

DAE

DAE: cosa sono, come utilizzarli e cosa dice la legge che ne promuove l’installazione nei luoghi pubblici

Che cosa sono i DAE e a cosa servono? Cosa prevede la legge che li promuove nei luoghi pubblici? Rispondiamo a queste domande, soprattutto perchè la normativa relativa all’installazione dei defibrillatori sembra essere passata un po’ in sordina, mentre il tema è attuale e importante per tutto il paese e i cittadini italiani.

Cosa sono i DAE?

Con la sigla DAE si indicano defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
Il defibrillatore è uno strumento salvavita, che serve per rilevare le alterazioni del ritmo cardiaco ed erogare scariche elettriche al cuore delle persone, se viene rilevato un arresto cardiaco dovuto a tachicardia ventricolare senza polso oppure fibrillazione ventricolare.
Attraverso le scariche emesse dal defibrillatore, si tenta di interrompere l’aritmia e ripristinare il regolare ritmo della frequenza cardiaca.
Tecnicamente, il dispositivo è composto da un’unità centrale in grado di analizzare il ritmo del cuore e da elettrodi che possono essere applicati al torace e che hanno la funzione di trasmettere le cariche elettriche.

Privacy videosorveglianza

Quando si parla di videosorveglianza in azienda si aprono spesso grandi discussioni, che si dividono fra la richiesta di controllo/sicurezza da parte dei proprietari e quella di privacy dei lavoratori.
Esistono regole ben precise in merito alla videosorveglianza in azienda, scopriamole insieme per fare chiarezza.

Videosorveglianza in azienda: regole e normativa

Le aziende vogliono installare impianti di videosorveglianza sul posto di lavoro per ragioni naturali, quali la sicurezza, con lo scopo di creare un deterrente per furti, intrusioni e violazioni.
Altrettanto spesso, però, il datore di lavoro può cedere alla tentazione di installare la videosorveglianza in azienda per controllare i propri dipendenti.
Ce lo raccontano diversi episodi di cronaca, alcuni con risvolti imbarazzanti come vedremo fra qualche riga.
Il punto è che installare videocamere in azienda senza opportune autorizzazioni per controllare il personale va contro la normativa vigente.
Si tratta della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che all’art. 4 vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente.
Non solo, lo statuto dei lavoratori è richiamato anche dalla normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018, nello specifico l’articolo 114).

Videosorveglianza e privacy, un breve riepilogo del contesto normativo che regola l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza:

  • Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2018;
  • Delibera del Garante [doc. web. n. 9058979] 11 ottobre 2018 “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a requisito di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679”;
  • Provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010, (alla luce del D.Lgs. 101/2018).
  • GDPR – Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea
  • Linee Guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
  • Guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati WP 248
  • il DM 37/2008;
  • il D.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza).

Come si può installare la videosorveglianza in azienda rispettando la privacy (e senza incorrere in accuse e sanzioni)?

Lo Statuto dei Lavoratori vieta la videosorveglianza sul posto di lavoro per controllare i dipendenti, ma l’azienda può procedere con l’installazione per ragioni di sicurezza se segue un procedimento preciso.

Detrazione cancello elettrico 2021: come funziona?

Conosci già la detrazione cancello elettrico 2021? Si tratta di una possibilità interessante, se vuoi automatizzare il tuo cancello di casa e agevolare l’ingresso alla tua abitazione.
La detrazione cancello elettrico 2021 è, in pratica, la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 50%, fino a un massimale di 96.000€ sull’installazione di questo dispositivo.

Detrazione cancello elettrico 2021: cosa devi considerare

Quando si decide di installare un nuovo cancello nell’abitazione, è bene tenere conto di due fattori:

  • la disponibilità economica (tenendo sempre in considerazione la detrazione cancello elettrico 2021)
  • le ragioni logistiche

Per ragioni logistiche si intendono tutti quei fattori che spingono verso la scelta di un cancello piuttosto che un altro.
Può trattarsi della posizione del cancello, della semplicità/difficoltà di installazione, della presenza o meno di sezioni elettrificate e di altri fattori che incidono sui costi e sulla logistica.

Disporre di un cancello elettrico però è una grande comodità, soprattutto se l’abitazione si trova lungo una strada, ancor più se è stretta o trafficata e costringe chi guida a lasciare la macchina in posizioni strane, per poter aprire il cancello ed entrare.

Cos’è il sistema di videosorveglianza e perché installarlo?

Sappiamo tutti cos’è una videocamera, ma cos’è il sistema di videosorveglianza? Perché installare un impianto di videosicurezza TVCC?
In questo articolo vediamo cos’è il sistema di videosorveglianza nel concetto, ma anche nelle sezioni e nell’uso, approfondendo i diversi motivi che possono spingere a installarlo in casa o in altri luoghi.

Obblighi normativi per installare un sistema di videosorveglianza

Ricordo che per eseguire l’installazione di un sistema di videosorveglianza occorre rispettare una serie di norme e regole tecniche.
Il DM 37/2008, fornisce le disposizioni in materia d’installazione degli impianti all’interno di edifici, individua delle specifiche prescrizioni:

  • I progettisti di impianti (art. 5 lettera e) devono realizzarli secondo la regola dell’arte (conformità alla normativa e alle regole dell’UNI, CEI, ecc…);
  • Gli installatori (art. 7) devono rilasciare apposita dichiarazione di conformità Di.Co.;
  • Il committente (art. 8) è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate e ad adottare le misure necessarie per mantenere le caratteristiche di sicurezza previste (art. 8 comma 2).
  • Riferimento lettera circolare n. 279/2013 del consiglio nazionale degli ingegneri CNI.

Cos’è il sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza, o impianto di videosorveglianza è un insieme di componenti che vengono assemblati insieme per creare una soluzione di sicurezza per gli ambienti. Il sistema permette infatti di visualizzare, e quindi registrare su determinati supporti, le immagini che vengono riprese dalle videocamere di sicurezza.

Regole e strumenti di controllo, come gestire l’obbligo di Green Pass in azienda

Dal 15 ottobre fino a fine emergenza Covid, l’ingresso o accesso in tutti i luoghi e le sedi di lavoro in contesti pubblici e privati richiede il possesso e l’esibizione del Green Pass. Questo comporta una serie di adempimenti a carico delle aziende in termini di informativa, gestione  controlli, strumenti di verifica e segnalazione violazioni del dipendente nel caso venga trovato sul lavoro sprovvisto della Certificazione Covid 19.

A seguire una breve guida con le principali disposizioni sull’obbligo introdotto dal DL 127/2021.

Come fanno le imprese a controllare il green pass? 

I controlli sono a carico del datore di lavoro, effetuabili a tappetto su tutti i lavoratori che entrano in azienda (non solo i dipendenti) oppure a campione (ogni giorno almeno il 20% del personale effettivamente in servizio, a rotazione, così da controllare un pò tutti).

Il Governo dispone « a priori, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro», quindi all’ingresso in azienda.

Confindustria rimarca l’utilità di farlo sempre all’accesso, perché diversamente, se il lavoratore viene trovato senza green pass dopo essere entrato al lavoro, ha già commesso una violazione. Sono previste deroghe solo se bisogna gestire turni, trasferte o erogare servizi essenziali, nel qual caso è possibile chiedere ai dipendenti in anticipo la validità della loro Certificazione per i giorni interessati.

EVAC

Perché installare un impianto di evacuazione sonora (EVAC)

EVAC è la sigla di Emergency Voice Alarm Communication, ovvero l’impianto di evacuazione sonora che provvede a emettere una messaggistica sonora in caso di emergenza.
Il sistema permette infatti di diffondere preziose informazioni in caso di evacuazione e di migliorare la sicurezza di ogni stabile.
In questo articolo tecnico approfondiamo cos’è l’EVAC, cosa significa impianto EVAC, qual è la normativa di riferimento e quali benefici porta questo sistema sonoro in termini di sicurezza.

Cos’è l’EVAC?

L’impianto di evacuazione sonora o impianto EVAC (Emergency Voice Alarm Communication), è un sistema avanzato, che adempie alle normative EN 54-16 ed EN 54-24.
L’impianto EVAC ha la capacità di autodiagnosi continua dei propri componenti e ridondanza totale: anche il guasto di una o più parti non pregiudica la diffusione del messaggio di emergenza.

Perchè installare un impianto di evacuazione sonora?

Un impianto EVAC è indispensabile negli ambienti con grande presenza di pubblico, come ad esempio le metropolitane, le strutture sanitarie o i grandi parchi commerciali, per garantire un sistema di diffusione sonora e di allarme in grado di gestire le emergenze.
Tutto parte dalla consapevolezza che in una situazione di pericolo, la gestione delle comunicazioni è di fondamentale importanza.
I sistemi tradizionali ottico acustici come le insegne luminose, le sirene o i lampeggianti possono infatti fornire informazioni parziali sull’evento in atto e non spiegare chiaramente come le persone devono comportarsi in caso di emergenza.
In particolare, nei locali affollati l’emissione sonora e l’interpretazione del segnale potrebbero contribuire ad aumentare la preoccupazione delle persone coinvolte, influendo in modo negativo sulla gestione dell’emergenza.
Installare un impianto di diffusione sonora di emergenza consente invece di veicolare informazioni chiare, complete e comprensibili sulle azioni che devono essere intraprese nell’ambito di una o più aree specifiche.
Ma l’EVAC può avere anche una finalità supplementare alla diffusione dei messaggi di emergenza, ovvero quella di diffondere comunicazioni in situazioni di normalità (come gli annunci al pubblico) oppure musica. Naturalmente, in caso di allarme la priorità assoluta va ai messaggi di emergenza.

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