Aumento bollette luce e gas

Le bollette di luce e gas dal 1° luglio aumentano così tanto _ +9,9% per l’elettricità e +15,3% per il gas

ARERA ha annunciato il consueto aggiornamento dei prezzi di luce e gas per il terzo trimestre del 2021 (luglio – settembre).
A partire dal 1° luglio è previsto un aumento a dir poco considerevole, del +9,9% per la bolletta dell’elettricità e del +15,3% per il gas, per il terzo trimestre dell’anno 2021, per una “famiglia tipo” in tutela (il consumo annuo si aggira su 2800 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW e di 1400 standard metri cubi annui per il gas naturale).
L’aumento sui prezzi di luce e gas andrà a colpire direttamente sia i clienti in tutela, ma inevitabilmente ci sarà un effetto su tutto il mercato energetico.
Per la “famiglia tipo” si registrerà una spesa di circa 560 euro per l’energia elettrica (+12%) e 995 euro per il gas naturale (-1,3%) nell’anno scorrevole (dal 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021).

Le cause dell’aumento del prezzo

A cosa è dovuto un rincaro così alto?

La causa degli aumenti sono legati al trend del forte aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche, in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie, dopo i ribassi dovuti alla pandemia, nonché alla crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, hanno comportato un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità.

Il costo dell’energia è aumentato significativamente nell’ultimo anno a causa di una varietà di fattori, tra cui l’aumento del prezzo del petrolio grezzo, che è triplicato nell’ultimo anno.

Nuovo digitale terrestre

Bonus rottamazione TV: sconto fino a 100 euro per tutti

E’ quasi operativo il bonus rottamazione TV, che offre uno sconto fino a 100 euro per l’acquisto di un televisore compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che rende possibile ottenere lo sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Solamente dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale sarà possibile ottenere lo sconto.

A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso dei requisiti ISEE, questo bonus rottamazione TV si rivolge a tutti i cittadini perchè non prevede soglie di reddito.

Fotovoltaico mono 6KW

Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110%: nuova delibera di ARERA, “Gli impianti FV che accedono al Superbonus sono Unità di produzione”.

Con la delibera 22 dicembre 2020, n. 581/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha dato mandato a Terna di modificare i criteri per l’individuazione delle Unità di produzione presenti nel Capitolo 4 del “Codice di rete”.

Arera comunica che tali modifiche sono necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto dal Dl 34/2020 coordinato con la legge di conversione 77/20, riguardo l’accesso al Superbonus 110 degli impianti fotovoltaici.

Tale Decreto, impone ai produttori che accedono al Superbonus di cedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia prodotta e non autoconsumata, anche in casi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico.

Impianti elettrici temporanei: obbligo dichiarazione di conformità

Gli impianti elettrici temporanei, sebbene esclusi dall’obbligo di progettazione, devono essere muniti di Di.Co. resa secondo Art. 7, comma 1,del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Tale precisazione è contenuta nella Lettera Circolare n. 1212 del 23 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco.

Ma cos’è un impianto elettrico temporaneo

Temporaneo si intende un impianto che viene installato per un periodo di tempo limitato.

Nello specifico la norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” definisce l’impianto temporaneo un “impianto elettrico previsto per esigenze occasionali di limitata durata e che viene rimosso al termine di tali esigenze”.

Praticamente stiamo parlando di un impianto elettrico:

  • trasportabile da un luogo all’altro;
  • mobile cioè che si muove durante l’utilizzo;
  • fisso quando non è né trasportabile né mobile.

Come definito dall’articolo 2.2 della norma sopracitata l’impianto “…viene rimosso al termine di tali esigenze.”

Analisi dei rischi impianti elettrici temporanei

Per ima valutazione dei rischi bisogna applicare la Norma UNI EN ISO 12100:1010-11 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”.

Dalla valutazione poi si evince la scelta dei requisiti tecnici e delle misure di sicurezza da applicare. Per realizzare la valutazione bisognerà analizzare tutte le caratteristiche dell’impianto in questione.

Alimentazione dell’impianto elettrico

Un impianto elettrico temporaneo può avere varie alimentazioni, come ad esempio:

  • generatore come un gruppo elettrogeno;
  • forniture di energia elettrica dalla rete di distribuzione;
  • dall’impianto elettrico utilizzatore esistente.

Ogni alimentazione introduce precise regole e disposizioni da prendere in considerazione tutte reperibili nella Norma CEI 0-21 per la BT e dalla Norma CEI 0-16 e Varianti per la MT e AT .

Quadri_distribuzione_CEE

Quadri elettrici

I quadri elettrici utilizzati devono rispondere alla Norma CEI EN 61439-4 Parte 4 “Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)”.

Inoltre le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori devono:

  • essere protette da interruttore differenziale che è buona norma non raccolga un numero eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio contemporaneamente troppe linee;
  • avere grado di protezione minimo IP 44;
  • essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori a 1000 W;
  • Nelle zone accessibili al pubblico le prese devono essere protette singolarmente contro le sovracorrenti e gli alveoli devono essere protetti con schermo o coperchio;
  • Le prese con corrente nominale superiore a 16 A devono essere con interblocco meccanico.

Conduttori multipolari

La scelta dei cavi da utilizzare è trattata dalla Norma CEI 11-17 (e relativa Variante 1 “Linee di cavo”) a seguire, le CEI-UNEL e le Guide CEI.

  1. I cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con i macchinari.
  2. I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici.
  3. Sostituire tutti i componenti dell’impianto danneggiati o deteriorati (prese a spina, interruttori, cavi, ecc.).
  4. I passaggi di servizio e gli accessi alle vetture, quadri e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi sorta, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili.
  5. Predisporre apposita cartellonistica, con le principali norme di comportamento per diminuire i rischi di pericolo, un’esempio è il cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimità di apparati elettrici, conduttori, macchine e apparecchi sotto tensione.

Documentazioni e verifiche

Ogni impianto temporaneo deve essere accompagnato da una corretta documentazione che attesti la vita e l’utilizzo dei componenti inserendo specifiche tecniche ed eventuali guasti. La documentazione si suddivide in manuali d’uso e di manutenzione per tenere traccia delle varie verifiche effettuate. Inoltre al registro lampade di emergenza.

La Dichiarazione di conformità

La lettera-circolare Prot. n. 1212 del 23/03/2009, nella quale il Dipartimento dei VV.F. ha fornito importanti chiarimenti in merito facendo ricadere anche gli impianti temporanei nelle attività soggette a vigilanza antincendio disciplinati dal D.M. 22-2-1996 n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” pubblicato nella G.U. 16 maggio 1996, n. 113.

Conclusioni

Ci sono tante norme e tante disposizioni a cui attenersi quando si vuole realizzare un impianto elettrico temporaneo per una sagra o un evento. Le scelte che devono essere fatte dipendono sempre dalla valutazione del rischio che non può prescindere dalla conoscenza dei limiti di ogni componente elettrico e da tutte le ipotesi d’uso corretto e scorretto per quanto ragionevolmente prevedibile.

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Componente C.C.V.L.P.S. agg. 22-06-2025

Fonte VVF

Nuova Sabatini

Nuova Sabatini

Nuova Sabatini, dal 2 luglio è riaperto lo sportello

Il decreto dispone, a partire dal 2 luglio 2021, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 425 milioni di euro, introdotto dal decreto-legge Lavoro e Imprese approvato dal Consiglio dei ministri.

Riapre lo sportello della misura Nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali.

E’ quanto prevede il decreto del MiSE pubblicato il 2 luglio 2021.

Impianti elettrici a regola d'arte

La regola dell’arte: cos’è e come funziona

Lo scopo dell’articolo è di portare l’attenzione degli installatori, il concetto di “regola dell’arte”, termine sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori, ma la cui conoscenza risulta a volte abbastanza evanescente e perlomeno, spesso interpretata in modi diversi, inoltre cercando di fornire dati, informazioni e correnti di pensiero per potersi destreggiare nella foresta di adempimenti, norme e leggi.

Che cosa si intende con l’espressione “regola dell’arte”?

Il concetto di eseguito “a regola d’arte” si può applicare a qualsiasi tipo di settore o lavorazione, tra cui quello del mondo delle costruzioni, che coinvolge opere di ingegneria civile e di impiantistica.
Con la descrizione “a regola d’arte” si vogliono indicare l’insieme delle regole tecniche che bisogna rispettare nella esecuzione di determinate lavorazioni; regole alle quali si deve attenersi al fine di assicurare un’adeguato standard di qualità nella realizzazione di un lavoro o di un’opera in termini di utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.
Il termine “arte” – come già detto – può riferirsi a diversi settori e il concetto di realizzato “a regola d’arte” può riguardare sì un bene materiale, ma anche il risultato di uno sforzo intellettuale.
Il concetto di regola dell’arte ha avuto origine nel medioevo. In quel periodo in molte città d’Europa iniziarono a sorgere le corporazioni di arti e mestieri che cominciarono a introdurre regole e modi di comportamento per disciplinare, regolamentare queste associazioni.
Successivamente tra la fine 800 e l’inizio del 900, con lo sviluppo dell’era industriale, il concetto viene adottato ed esteso a tutte le produzioni sia di macchine che di impianti.

Nonostante “ la regola dell’arte” abbia registrato una vasta diffusione e sia frequentemente utilizzata in contratti e sentenze, essendo espressamente citato dal legislatore; in generale possiamo far riferimento all’art. 1176 comma 2° del codice civile che cita:

  • “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
  • Inoltre, l’art. 2224, “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”.

La Guida alla Transizione 4.0

  • Cos’è il Piano Transizione 4.0?
  • Cosa prevede?
  • Come si accede alle agevolazioni?
  • Come è possibile utilizzare i crediti d’imposta?
  • Ma soprattutto quale è il ruolo dei professionisti?

A questi e a molti altri interrogativi intende rispondere la Linea guida del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati “Transizione 4.0: guida per professionisti e aziende” realizzata dal Gruppo di lavoro “Industria 4.0 e Innovazioni tecniche del CNPI” e alla quale seguirà un corso di formazione dedicato al tema.

La Guida, che sulla scia delle precedenti pubblicazioni, nasce per orientare i professionisti a gestire al meglio questa crescente innovazione tecnologica, è finalizzata ad offrire ai periti industriali, ma anche alle imprese interessate tutti gli strumenti necessari ad erogare i servizi professionali previsti dalla normativa vigente relativa al programma Transizione 4.0.

Una grande occasione per il sistema imprenditoriale, ma anche per i professionisti che in questa partita giocano un ruolo fondamentale per accompagnare le imprese italiane verso un rinnovamento fondamentale.

Ripercorrendo l’iter normativo sulla materia, la Guida punta a fare chiarezza sulle novità legislative recentemente introdotte e sui principali incentivi a disposizione delle imprese che innovano, puntando a diventare un vero strumento di lavoro per tutti quei professionisti, che saranno chiamati a certificare attraverso la perizia asseverata, l’effettiva trasformazione digitale delle imprese e i loro progetti di innovazione.

Inoltre un approfondimento è riservato ai soggetti beneficiari del credito d’imposta, agli aspetti contabili e fiscali e infine ad esempi di applicazione dell’incentivo in determinati ambiti.

Dunque un’attenzione particolare riservata all’attività dei professionisti, considerando che la consulenza finalizzata alla perizia tecnica che i periti industriali (o gli ingegneri) possono effettuare ai fini dell’accesso al credito d’imposta, (l’ex Iper – Ammortamento) da parte delle imprese che investono nello sviluppo tecnologico e rappresenta una grande opportunità di consulenza specialistica a tutte quelle PMI, che vogliono ridisegnare i propri processi produttivi in una logica di efficienza, interconnessione e sicurezza.

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Fonte CNPI

Volontari ONLUS

La sicurezza di volontari, collaboratori e dipendenti, negli enti terzo settore.

Ricordiamo che il 10 settembre 2018 veniva pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto “correttivo” del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
Il presente decreto non stravolgeva la precedente linea normativa, ma riprendeva in realtà quello già approvato dal Consiglio dei Ministri a marzo 2018.
La Riforma del Terzo Settore ha definito con precisione i compiti attribuiti agli Enti del Terzo Settore (ETS), e ha inserito l’autocontrollo come adempimento legislativo.
Tra le materie oggetto di autocontrollo rientra anche la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il volontario, secondo il D.Lgs. 81/08, è equiparato alla figura del lavoratore autonomo, in quanto le sue attività rientrano nelle mansioni lavorative. Il punto del Testo Unico che si riferisce alle responsabilità delle associazioni nei confronti dei volontari è l’art. 3, il quale definisce il campo di applicazione della normativa. Nel comma 1 infatti si stabilisce che il D.Lsg. 81/08, si applica a tutti i settori e tipologie di rischi, e nel comma 4 specifica che la normativa si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati: anche ai volontari.
Inoltre, l’art. 3 comma 12-bis prevede che per i volontari siano garantite le forme di tutela identificate per i lavoratori autonomi, e che gli ETS definiscano accordi con i volontari che identifichino le modalità di attuazione della tutela.
Intervenendo quindi sui principi dell’autocontrollo, la riforma del Terzo Settore vincola le associazioni a riflettere sulle tematiche di salute e sicurezza dei volontari, attraverso un percorso formativo per acquisire consapevolezza sugli obblighi legislativi, in particolare su responsabilità, adempimenti e sanzioni previste.
I punti principali delle disposizioni legislative sono:

  • responsabilità degli enti con collaboratori e volontari;
  • responsabilità degli enti con lavoratori e lavoratrici;
  • il sistema sanzionatorio previsto;
  • il principio di effettività;
  • ETS che operano in convenzione.

Anno bianco

Esonero contributivo professionisti, firmato il decreto

Dopo mesi di attesa, il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto interministeriale che definisce regole e requisiti (sbloccando di fatto l’anno detto “bianco” della contribuzione previsto dalla Legge di Bilancio 2021), riguardanti i professionisti e quei lavoratori che vogliono ottenere l’esonero contributivo.

Chi potrà beneficiare dell’esonero?

Stando al decreto emanato, potranno beneficiarne i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, inoltre tutti quei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza come medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza pandemica.

Requisiti di reddito

Le prime due categorie di soggetti hanno diritto all’esonero parziale dai contributi dovuti per l’anno 2021 se rientrano nei seguenti requisiti:

  • hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
  • i lavoratori autonomi e professionisti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato e non devono essere titolari di pensione diretta, solo ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o di altre somme ad integrazione del reddito a titolo di invalidità di natura previdenziale.

Generatori rotanti

Nuove Varianti alle regole tecniche di connessione alle reti elettriche

Sono molte le novità del Comitato Elettrotecnico Italiano, il CEI infatti, ha recentemente rilasciato le nuove varianti alle regole tecniche di connessione alle reti elettriche CEI 0-16 e CEI 0-21.

Sono disponibili dallo scorso dicembre 2020 le nuove Varianti V1 2020-12 alle Norme CEI:

  • CEI 0-21 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica) che delle
  • CEI 0-16 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica).

La Variante V1 alla Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” contiene i seguenti aggiornamenti:

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