Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche
Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche: gli obblighi per i nuovi edifici.
Una norma poco conosciuta ma di grande interesse per il nostro futuro (ambientale e non solo) interessa l’installazione colonnine ricarica auto elettriche negli edifici di nuova costruzione.
Risale infatti alla fine del 2017 il termine entro cui i Comuni hanno dovuto inserire una norma nel proprio regolamento edilizio, prevedendo l’installazione delle prese di ricarica per le auto elettriche in edifici con determinate caratteristiche.
Un obbligo importante che, se non viene rispettato porta alla conseguenza di dire… by by agibilità.
Ma cosa dice la legge in merito?
L’articolo di riferimento è il 4 del Dlgs 257/2016 e interessa gli edifici non residenziali di nuova costruzione più grandi di 500 mq e quelli residenziali con più di 10 unità abitative.
La norma interessa anche la ristrutturazione, quando si è intervenuti con un’opera che abbia coinvolto con i lavori almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico, sempre con le condizioni sopra descritte.
La legge stabilisce quindi che le colonnine devono consentire la ricarica di una vettura per ogni parcheggio, sia esso coperto o scoperto o per ogni box che è compreso nell’edificio.
Interessante è la questione residenziale, perché nei complessi di nuova costruzione con oltre 10 unità abitative, i parcheggi o box dotati di prese per la ricarica elettrica non devono essere inferiori al 20% del loro totale.
E chi non rispetta la norma?
Chi non si adegua vedrà decadere le concessioni edilizie che sono state rilasciate per quegli edifici non a regola, ma è importante considerare che l’obbligo di installazione colonnine ricarica auto elettriche non sussiste per i permessi di costruire presentati entro il 10 marzo 2021 con queste caratteristiche:
- se vi è il rischio di compromettere la stabilità della rete locale;
- se il costo che deve essere sostenuto per far fronte alle installazioni di ricarica e di conseguente canalizzazione va a superare il 7% del costo complessivo di una ristrutturazione considerata importante dell’edificio in questione.
I benefici e gli obiettivi dell’installazione colonnine ricarica auto elettriche “e-mobility”.
I benefici dell’elettrico sulla mobilità sono considerevoli e spaziano dalla riduzione delle emissioni fino alla sostenibilità della mobilità nel suo complesso. Ecco perché l’obiettivo è di fissare un numero adeguato di punti di ricarica per le vetture, accessibili, entro la data del 31 dicembre 2020.
E’ la norma a livello europeo interessa anche i distributori di carburante che dovranno adottare punti di ricarica elettrica e di rifornimento ad idrogeno entro scadenze stabilite.
A monte vi è la direttiva europea che mira a promuovere l’efficienza energetica e ad incrementare il risparmio di energia anche nel settore dell’edilizia, con scopo finale la de-carbonizzazione e il raggiungimento degli obiettivi UE di efficienza energetica previsti per il 2020 e il 2030.
La riduzione dei combustibili di origine fossile è infatti letta come una delle principali fonti di inquinamento per il nostro pianeta e questo complesso di regole mira non solo a ridurre il loro sfruttamento, ma ad agevolare tutte le persone che hanno già fatto una scelta in questo verso, dotandosi ad esempio di un veicolo elettrico.
Sappiamo che attualmente le colonnine disponibili sono poche, soprattutto nei piccoli centri, quindi aumentare il loro numero e rendere agevole la ricarica in ambito professionale e residenziale è un grande passo in avanti verso la salvaguardia dell’ambiente.
Quali documenti si devono presentare per realizzare le colonnine di ricarica “e-mobility”.
Una domanda che arriva da molti clienti riguarda i documenti, le autorizzazioni che servono e devono essere presentati per poter realizzare l’installazione colonnine ricarica auto elettriche.In questo caso parliamo di “infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrico” e i documenti che devono essere allegati alla SCIA sono:
- documento di inquadramento del progetto: contiene il numero delle colonnine previste nel progetto, la descrizione dello stesso, quindi se si tratta di privato, nazionale, comunitario…, perché le colonnine si vogliono posizionare nei luoghi indicati, l’indicazione dei costi complessivi (investimento + gestione e futura manutenzione), chi provvederà a gestire e a fare la manutenzione delle colonnine e le modalità di comunicazione e di informazione previste.
- il progetto tecnico per ogni infrastruttura di ricarica: con inquadramento territoriale ed estratti degli strumenti urbanistici principali e vigenti, documentazione fotografica ante operam, segnaletica orizzontale e verticale, particolari costruttivi e di installazione, cronoprogramma.
- relazione sulle caratteristiche delle colonnine: dimensioni, colori, interfaccia utente, modalità di accesso e di pagamento, possibilità di upgrade del software, standard delle prese con riferimento al D.Lgs. 257/2016 e smaltimento a fine vita.
- copia della richiesta di connessione alla rete elettrica o modifica della connessione esistente.
Queste regole sono riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del 13 dicembre 2017 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-16&atto.codiceRedazionale=17A08475&elenco30giorni=false
ai sensi dell’art. 23, c. 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
Di riferimento anche i seguenti assetti legislativi:
- Legge del 7 agosto 2012 n. 134 e s.m.i. (Art. 17 septies Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica);
- D.M. n. 37/08 (Sicurezza degli impianti) e che regola la progettazione e la installazione di impianti elettrici e di telecomunicazioni;
- Legge regionale;
- Regolamento edilizio; Strumenti urbanistici;
- Obbligo di trasmissione delle informazioni sull’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici al Sinfi;
- Ministero degli Interni_Infrastruttura ricarica veicoli elettrici_Sicurezza antincendio VVFF.
La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2018 e trova applicazione negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione NON residenziali, quindi per edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e interventi di ristrutturazione edilizia “di primo livello”.
Per gli edifici residenziali con almeno 10 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
Detrazione per infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici: Circolare n. 19/E
È stata pubblicata il 08-07-2020 la Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, contenente le novità in merito alla detrazione relativa all’acquisto e alla messa in posa di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione spetta a tutte le spese legate alla messa in opera dei punti di ricarica per autovetture elettriche, a condizione che vengano sostenute tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.
In queste spese sono incluse:
- i costi d’acquisto dell’infrastruttura;
- i costi della messa in posa;
- le spese per l’aumento della potenza del gruppo di misura;
- le spese legate alla procedura di allaccio.
La detrazione prevista dall’imposta lorda è pari al 50% delle spese sostenute. I beneficiari della detrazione possono essere sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES, i quali, però, devono sostenere effettivamente la spesa e detenere l’immobile o l’area nella quale è posta l’infrastruttura in base ad un titolo idoneo quale proprietà, usufrutto ecc.
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