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Importanti modifiche al DPR 462/01 verifiche periodiche impianti elettrici

Verifiche periodiche impianti e DPR 462/01

Verifiche impianti elettrici

Con il Decreto del Presidente della Repubblica, DPR 462, del 2001 vengono regolamentate tutte quelle verifiche relative agli impianti di messa a terra, elettrici e di protezione. Questo Decreto obbliga tutti i responsabili di attività a verificare ogni cinque anni i propri impianti.

L’obbligo si riduce ad una periodicità biennale se si tratta di luoghi definiti a maggior rischio come ad esempio i cantieri e gli studi medici. Ogni attività che preveda al suo interno un datore di lavoro pone quest’ultimo come unico e diretto responsabile di qualunque mancata verifica, l’obbligo è inteso indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Per la verifica effettiva dell’impianto il datore di lavoro può rivolgersi solo a quegli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Non potrà quindi eseguire alcuna verifica chi non sia rappresentante degli Organismi di Ispezione.

Il DPR 462/01 ha istituito la figura degli Organismi Privati di Ispezione, che affiancano quelli pubblici già attivi sul territorio e che operano per delega con uguale tecnica di verifica e di affidabilità.

Esiste però una differenza effettiva e chiara tra i due Organismi di ispezione, pubblico e privato.

Le due figure hanno competenze differenti.

Gli unici che possono, al termine di una verifica di impianto, emettere sanzioni e suggerire un’azione correttiva, sono unicamente i Pubblici Ufficiali incaricati.

In più le attività a carico degli Organismi Privati sono limitate unicamente all’incarico che gli viene conferito, nel caso delle verifiche previste da DPR 462/01.

La Normativa prevede inoltre che l’ispettore incaricato esegua il compito di verifica in presenza di un tecnico o di una persona esperta, a conoscenza dell’impianto, e fornita dal cliente.

Il Decreto Milleproroghe 2020 (30 dicembre 2019 n. 162) introduce importanti modifiche al DPR 462/01.

In particolare, l’Articolo 36 che modifica il DPR 462/01, e delinea nuovi punti nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici effettuate dagli Organismi abilitati all’ispezione.

In particolare introduce l’Art. 7-bis,  in merito alla comunicazione all’INAIL e introduce un tariffario unico nazionale per le verifiche.

A verifica effettuata per la digitalizzazione dei dati ottenuti, l’ INAIL ha predisposto una Banca dati informatizzata.

Il datore di lavoro quindi potrà comunicare attraverso questo collegamento digitale con l’ INAIL i riferimenti e i nominativi degli Organismi di Ispezione incaricati.

Di seguito l’Organismo incaricato verserà all’ INAIL una percentuale del 5% (in base al tariffario stabilito per le verifiche di impianti di messa a terra) della tariffa stabilita per la verifica periodica. Il contributo fa riferimento alla copertura dei costi di gestione della Banca dati digitale.

CIVA

Per la gestione dei dati informatizzati l’ INAIL è già in possesso di un applicativo (CIVA) che facilita l’inserimento e la gestione dei dati trasmessi, anche in relazione ad altra tipologia di verifiche su diversi impianti.

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